lunedì 7 gennaio 2013

7.01.13 SECONDA UDIENZA: LE PARTI CIVILI.

Ripreso stamattina il processo Enel con un’ udienza esclusivamente dedicata al dibattimento sull’ ammissibilità delle numerose istanze di costituzione di parte civile. All’esterno del tribunale la situazione era pressoché identica a quella del 12.12, giorno dell’apertura del processo, con un nostro presidio affiancato dagli attivisti del Wwf. L’unica differenza veramente sostanziale erano gli spazi dei grandi manifesti pubblicitari 6x3, che il 12 dicembre mostravano le foto della campagna contro il carbone di Greenpeace e stavolta invece facevano bella mostra dei grandi faccioni, da Bersani a Casini al resto della banda già pronti a fronteggiarsi tra loro, a discutere ed attaccarsi, sempre attenti però a non rispondere in maniera chiara e definitiva sulle questioni energetiche. Ma questa è un’altra storia. 


Inizia l’udienza nell’aula bunker del palazzo di giustizia di Brindisi e i cittadini sono tutti dirottati ,come nei processi di mafia, aldilà del vetro di protezione costretti a seguire le fasi dell’udienza con estrema difficoltà per colpa dell’impianto di altoparlanti mal funzionante. Dinanzi al giudice monocratico Francesco Cacucci, gli avvocati degli imputati (che ricordiamo accusati di aver scaricato, trasportato e stoccato tonnellate di carbone all’aperto omettendo di adottare le misure di sicurezza al fine di evitare la dispersioni di polveri nei terreni circostanti, provocandone così l’inquinamento) precisano le loro eccezioni relativamente alla costituzione delle parti civili e ribadiscono il concetto che questo non è un processo contro l’Enel, non è un processo per inquinamento, ne un processo per lesioni gravi. E’ semplicemente un processo per imbrattamento. Chiedono che siano rigettate tutte le richieste argomentandole una ad una partendo da quelle del Comune e della Provincia di Brindisi, citando il famoso quanto vergognoso accordo di programma del 2007 cui è seguita una transazione con Enel, con l’impegno di rinunciare a qualsiasi forma di contenzioso. Gli alberi del parco “Di Giulio” piantumati proprio in cambio della rinuncia a costituirsi parte civile resteranno negli anni a venire come simbolo della “svendita” di una intera città. 

L’avvocato Laforgia poi passa ad affrontare le associazioni, nessuna delle quali, a suo dire, legittimata ad essere ammessa come parte civile, per svariati motivi. Chi perché non esercita la propria attività sul territorio, chi per non aver prodotto alcuna delibera assembleare, chi perché vanta la lesione del diritto generico all'ambiente, chi per non aver dimostrato la lesione di un diritto diverso da quello generico. A noi è stato mosso un solo appunto! Non potendosi attaccare a nulla altro, perché il nostro statuto e il nostro atto di costituzione prevedeva esattamente tutto ciò che è previsto dalla legge, ci è stato eccepito esclusivamente la "costituzione ad hoc" , in altre parole il comitato che OGGI chiede di essere ammesso come parte civile, ai tempi della presunta commissione dei reati non era lo stesso soggetto! 
Ha ammesso allo stesso tempo , però, che era innegabile che il movimento fosse attivo sul territorio, non potendo in alcun modo negare il deposito documentale dell'esposto sfociato poi successivamente nel procedimento odierno. Le sue eccezioni si basano dunque sul fatto che i soggetti che prima hanno depositato l'esposto ed erano attivi sul territorio, oggi sono soggetti diversi perché allora il comitato non esisteva in quanto tale ma era semplicemente un gruppo di persone. 
Successivamente è stata chiesta anche l’esclusione dei comuni di Torchiarolo, San Pietro V.co e Trepuzzi.

 L’udienza fiume prosegue e al rientro dalla pausa il nostro avvocato ha replicato in questi termini: la legge non prevede alcuna forma per la formazione e costituzione di un comitato, nemmeno scritta, anzi, non è nemmeno necessario, per l'esistenza dello stesso, che vi sia uno statuto. Il comitato è semplicemente un insieme di persone che perseguono un medesimo fine (nel nostro caso indicato nell'art.2 dello statuto) conclusione logica è che la costituzione FORMALE è avvenuta solo e soltanto perché la legge impone, ai fini della partecipazione processuale, che vi sia un soggetto rappresentativo (legale rappresentante) che possa dare incarico legale. Ciò di cui l'avv. Laforgia non ha tenuto considerazione è la distinzione dell'elemento formale da quello SOSTANZIALE! In altre parole, la sostanza esplicita che il comitato esiste sin dal 2009, la forma solo dal novembre 2012. Ma essendo sempre lo stesso comitato non può negarsi in capo allo stesso la lesione del diritto che oggi si vanta e di conseguenza la costituzione di parte civile che ne deriva.
Le contro repliche della difesa degli imputati si son limitate solamente a ripetere ciò che era stato eccepito in via principale, cioè che trattasi di due soggetti distinti. 
Ascoltate a questo punto repliche e controrepliche il giudice Cacucci rimanda il tutto a lunedì 14 Gennaio alle ore 11, giorno in cui si saprà quante e quali delle circa 70 richieste saranno ammesse.

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